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Appalti: esclusione per debiti tributari in corso di gara?

lentepubblica.it • 9 Dicembre 2019

appalti-esclusione-debiti-tributariIl TAR Ancona, con la Sentenza del 25.11.2019 n. 726, ha espresso il suo parere in merito alla casistica dei debiti tributari e della regolarità fiscale nel corso di una gara d’appalto.


Appalti: esclusione per debiti tributari in corso di gara? Nel caso specifico, una società ha motivato la decisione di posticipare l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 con la necessità di conseguire i requisiti richiesti dall’Agenzia delle Entrate per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari.

Ecco la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

Appalti: esclusione per debiti tributari

La vicenda riguarda esclusivamente il rapporto tributario fra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate. E non può essere opposta alla stazione appaltante che ha indetto la gara a cui l’operatore intende partecipare nonostante la pendenza di un “precontenzioso” tributario.

In questo senso, l’art. 80, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, in consonanza con quanto prevede l’art. 57, comma 2, della direttiva 24/2014/UE, ha già stabilito quali sono le condizioni in presenza delle quali l’operatore a carico del quale è stato definitivamente accertato l’omesso versamento di imposte può partecipare alle procedure ad evidenza pubblica.

La norma disciplina espressamente l’ipotesi ordinaria in cui la vicenda tributaria nasce e trova definizione prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma la giurisprudenza, come detto, ha colmato la lacuna con riguardo a vicende analoghe che insorgono in corso di gara.

D’altra parte, laddove l’operatore intenda comunque partecipare alla gara egli ha sempre la possibilità di eliminare in radice il problema provvedendo al pagamento integrale delle somme accertate dall’Agenzia delle Entrate, senza cioè attendere l’esito dell’istanza di rateizzazione.

E inoltre alla base del consolidato orientamento giurisprudenziale i requisiti di partecipazione debbono sussistere dall’inizio e per tutta la durata della gara.

Tale ratio, come è noto, consiste nella necessità di assicurare al committente pubblico la possibilità di stipulare il contratto. E dare avvio alla sua esecuzione in qualsiasi momento della procedura. Senza dover attendere che l’aggiudicatario risolva eventuali pendenze nei confronti dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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